Se la Consulenza non è proprio un’opportunita' …
Bisogna avere l’onestà intellettuale di riconoscere che le tanto sbandierate novità della direttiva #UE201697 sulla distribuzione assicurativa non sono tutte chiaramente intelligibili. Innegabile che il Legislatore comunitario abbia innalzato l’asticella in materia di protezione del cliente, prevedendo più ampi e più intensi doveri di disclosure. Innegabile anche il cambiamento di prospettiva. Altrettanto indubitabile – fatto che peserà nella pratica quotidiana - che c’è un decalage fra principi comunitari e nuovi assetti intermediativi, dovuto, forse, ad un fideistico convincimento circa processo di autocalibrazione delle norme nel ciclo degli obblighi e dei divieti dell’operare quotidiano. L’esempio più eclatante? Certamente la nuova nozione di consulenza. Fino al 1° ottobre 2018 pareva acquisita la natura intellettuale della prestazione dell’intermediario e – di converso – l’indivisibilità della obbligazione principale a suo carico al punto da poter legittimamente sostenere che non solo non poteva esserci intermediazione senza consulenza ma che non era nemmeno concepibile una attività consulenziale non intermediativa. Poi sono arrivati la #IDD ed allora l’impianto generale lascia chiaramente intendere che oggi l’attività di distribuzione possa essere svolta con o senza consulenza. Ammesso che venga inesorabilmente meno la natura consulenziale dell’attività distributiva, in cosa dovrebbe consistere la reale differenza fra attività con consulenza e attività senza consulenza? Affermare al cospetto del cliente che la propria attività sia stata effettuata “con consulenza” riverbera sicuri effetti pratici ed altrettanti certi rischi professionali. In primis: trattandosi di opzione operativa che configura “una prestazione in più” va da sé che l’attività addizionale che essa comporta implicherà una maggiorazione nel costo del servizio. Non è un dettaglio, in quanto oggi il distributore consulente deve anzitutto concepire un complesso di prestazioni ulteriore e diverso da quello previsto “di default” e giustificare la ratio della separata valorizzazione nel suo corrispettivo. E tanto anche – e soprattutto - rispetto alla sua operatività pregressa. Il punto è: ma con quali criteri? Inoltre: trattandosi di opzione operativa che involge la spendita di un più strutturato know how eventuali pregiudizi patiti dal cliente non potranno che essere letti al filtro di un diverso livello di affidamento dello stesso nella competenza del suo interlocutore professionale. E allora, azzardiamo: se il distributore erogasse la consulenza di cui all’art. 119 ter comma 3 del #CodicedelleAssicurazioni - che richiede l’esplicitazione dei motivi per cui un contratto è ritenuto “più idoneo” a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente - l’eventuale fallacia di detti motivi non potrà essere ragionevolmente sanzionata in ottica giudiziale con lo stesso filtro valutativo del distributore che si sia astenuto dal farlo… Se il distributore erogasse invece la consulenza di cui all’art. 119 ter comma 4 del #CodicedelleAssicurazioni - che invece implica l’analisi imparziale e personale di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato – in un’eventuale patologia del rapporto con il Cliente non si potrà non discettare intorno alla vaghissima e obiettivamente decettiva categoria logica della “sufficienza” quale criterio distintivo. Cosa accadrà, dunque? Ad oggi, in una variopinta congerie di riflessioni in libertà, non resta che attendere come si orienterà il mercato.
Contributo di: Avv. Ivan Dimitri Calaprice