Il periodo estivo che volge al termine ha visto lo stop forzato del percorso volto a dare una copertura assicurativa a tutti i professionisti. Si tratta di un semplice rinvio, noi di UIA ci auguriamo che non si ripetano nuovamente iniziative che in concreto mirano a creare esclusivamente confusione in una situazione generale molto complessa.

Vi ricordiamo semplicemente il testo del DPR, Riforma degli Ordinamenti Professionali in attuazione del Decreto Legge 14 settembre 2011, n. 148, approvato il giorno 3 agosto 2012. :

Art. 5 Obbligo di Assicurazione, punto 1 - Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e degli enti previdenziali,

idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale.

Abbiamo ricevuto richiesta di "adeguare" gli standard qualitativi delle nostre polizze a quanto praticato da altri operatori che hanno ridotto i costi eliminando semplicemente qualsiasi copertura per richieste di risarcimento derivanti da attività professionali. Occorre informarVi che certe scelte non trovano la nostra adesione ne in termini di contenuti ne in ipotesi di cambio nel sistema di distribuzione (leggasi vendita diretta).

E' solo il caso di sottolineare che UIA ha segnalato queste tendenze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo che leggerete qui sotto è firmato dal dottor Dario Maria Passoni, commercialista ed esperto in gestione di impresa con particolari specificità nel seguire le aziende negli adeguamenti alla Legge 231. Si tratta di una informativa sulle novità relative alla Revisione Legale.

Nel ricordarVi che per avere quotazioni relative a Cliniche private, Centri Medici ed RSA è necessaria la compilazione di questionari corredati dalle informazioni del caso gli stessi sono richiedibili ad info@uiainternational.net , porgiamo

cordiali saluti

Ufficio Tecnico UIA S.r.l.

Revisori legali. Alcune considerazioni

Si riassume brevemente, non tanto per i revisori stessi, in quanto dovrebbero avere ormai assunto la completa informativa in merito con ben maggior dettaglio e analisi, ma per i professionisti e gli operatori che si relazionano con gli organi di revisione, l’attuale evoluzione del quadro normativo relativo ai Revisori Legali dei Conti. Può infatti risultare utile, in un periodo di particolare riforma legislativa, un “flash” in questa materia.

La revisione contabile ha percepito in un breve periodo notevoli cambiamenti, dal DL 39/2010 (attuando la direttiva comunitaria 2006/43), alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012 dei primi tre DL regolamentari 144,145,146. Le disposizioni sono entrate in vigore dal 13 settembre 2012. I decreti sono stati oggetto di molte osservazioni, spesso non favorevoli, soprattutto per argomenti non ancora risolti, proprio dai soggetti interessati (tra i quali il Presidente dell’Ordine dei Comercialisti, Dott.Claudio Siciliotti, e il duro comunicato della Giunta UNGCEC dell’11 settembre 2012).

Riportando gli argomenti più significativi, il Registro dei Revisori (gestito ad oggi dai Commercialisti, su mandato del Ministero della Giustizia) verrà tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (con probabile gestione del CONSIP). Vengono istituiti obblighi di informazione continua a carico dei revisori, per assunzioni, cessazioni e corrispettivi degli incarichi assunti (attenzione pertanto quando l’incarico si assomma a quello di sindaco).

Il tirocinio ha durata triennale dalla data di iscrizione al Registro, con requisiti stabiliti di onorabilità e titolo di studio. Il tirocinio è normato rigidamente, sia per quel che riguarda il soggetto presso il quale viene svolto, sia per i periodi di interruzione (massimo uno-due anni, a seconda dei casi). Il tirocinante deve presentare una relazione annuale, sottoscritta dal soggetto presso il quale viene svolto il tirocinio.

Chi ha acquisito il diritto ad essere iscritto al registro dei revisori contabili (ad esempio ha superato l’esame di abilitazione) ma non si è ancora iscritto deve provvedere all’iscrizione entro il 13 settembre 2013.

Il Registro riguarda 150mila professionisti e 442 società di revisione. Da notare che l’aggiornamento è a cura degli iscritti (sia per quanto riguarda i contenuti informativi, sia per le informazioni atte al rispetto della normativa); le sanzioni in caso di inadempimento vanno da € 1.000 a € 150.000.

Nella normativa transitoria i soggetti iscritti non saranno automaticamete trasferiti nel nuovo Registro, ma dovranno farne istanza. I termini e le modalità per la comunicazione delle comunicazioni sono regolate dal decreto 145. E’ stato poi precisato che i revisori già iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 88/92 transiteranno automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, nel nuovo Registro dei revisori legali.

Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti dall’apposito provvedimento della Ragioneria Generale dello Stato (di prossima emanazione), i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio Registro, al fine di adeguare il contenuto informativo dello stesso alle prescrizioni della normativa comunitaria e del DLgs. 39/2010.

Vengono considerate anche le iscrizioni di revisori abilitati all’estero; le iscrizioni sono dettagliatamente normate dal DL 144/2012, differenziando persone fisiche e società, prevedendo inoltre il superamento di prove attitudinali in lingua italiana per il professionista che abbia ottenuto abilitazione all’estero.

Si raccomanda ai diretti interessati l’attenta analisi dei decreti e delle note e interpretazioni seguite in forma ufficiale.

Dario Maria Passoni, Dottore Commercialista

Studio Dott. Dario Passoni

P.za Caneva, 3 - 20154 Milano

Tel 02 39 445 279 - Infoline 335 52 92 882 - fax 178 602 20 29

www.dariopassoni.it - mail: info@dariopassoni.it

Liberamente tratto, Il sole 24ore 6 sett. 2012, Eutekne 13 sett. 2012


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