Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,


nonostante il continuo incremento del numero di avvocati presenti sul territorio nazionale (oramai più di dieci volte quelli presenti in Francia) e la conseguente riduzione dei volumi economici, si deve prendere atto che il fascino della toga sia quanto mai duro a morire. A questo fenomeno si viene ad aggiungere, ne avevamo già parlato in una nostra precedente newsletter, un nutrito stuolo di laureati in giurisprudenza che trovano quanto mai allettante conseguire l'abilitazione forense utilizzando canali esteri.

Il nostro Ministero della Giustizia ha recentemente disposto il non accoglimento di molte decine di abilitazioni provenienti dalla Spagna. Si tratta di un tardivo recepimento delle disposizioni emanate nel paese iberico prese nel 2011.

Qualsiasi laureato italiano in giurisprudenza, da solo o con il supporto di agenzie specializzate, poteva chiedere il riconoscimento del titolo di studio italiano in Spagna e l'iscrizione agli albi forensi spagnoli. In Italia si convertiva la posizione in quella di "avvocato stabilito" e, sempre come da nostra comunicazione, dopo un periodo di 3 anni si diventava "avvocati integrati". In questi anni la disposizione restrittiva spagnola è sempre stata disattesa per evidenti motivazioni.

Le disposizioni legislative del Dlgs 96/2001 e la successiva sentenza della Corte UE del luglio 2014 poteva dare adito a non infondate speranze a chi avesse deciso di valicare i Pirenei per facilitarsi la vita. Il dispositivo spagnolo del 2011 precisa che la trascrizione può avvenire solo ed esclusivamente con titolo abilitante alla professione acquisito nel paese di origine: avvocato in Italia, avvocato in Spagna. Il Ministero della Giustizia italiana, con provvedimento del maggio di quest'anno ha pertanto dichiarato la non accoglibilità del trasloco Spagna/Italia per tutte quelle casistiche nelle quali sono state riconosciute come non ortodosse le iscrizioni intervenute in terra spagnola.

UIA da sempre riceve richieste di quotazione per la RC Professionale degli abocados; teniamo a ribadire che la proposizione di prodotti assicurativi "inutili" è passibile di sanzione e di radiazione dall'albo degli intermediari. Nel caso degli abocados, l'unica possibilità di assumere questo tipo di rischio è l'invio insieme al questionario di documentazione in grado di certificare che l'iscritto agli Albi spagnoli fosse già professionista abilitato in Italia.


Cordiali saluti

La Direzione Tecnica


PS: segnalazione. Abbiamo ricevuto richieste per la RC PROFESSIONALE di AGENTI e BROKER, queste polizze sono state emesse da primaria Compagnia di Assicurazione con periodi luglio/luglio o comunque indicanti inizio e fine garanzia assicurativa non osservanti le modalità stabilite dal legislatore. Le coperture degli intermediari devono avere decorrenza tassativa gennaio/dicembre. In caso di inizio nuova attività la scadenza del contratto deve essere sempre dicembre. Inizio attività giugno, periodo assicurativo giugno/dicembre.

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